Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1616 del 12 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Risponde di estorsione e non di truffa aggravata ex art. 640 secondo comma, n. 2 colui il quale, a fini estorsivi, incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da persone o da ambienti a lui legati. A fronte di tale sintomatica condotta č irrilevante che egli si inserisca o sfrutti le intimidazioni compiute da altri, una volta che egli le abbia comunque correlate alla sua persona, essendo determinante, ai fini dell'esatta qualificazione giuridica del reato, la situazione siccome rappresentata nei confronti della vittima prescelta.

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