Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18351 del 13 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietą o contitolaritą di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietą che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l'esercizio del retratto successorio, previsto dall'art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.

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