Cassazione penale Sez. V sentenza n. 138 del 7 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell'esecuzione h tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice h tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in ipotesi di notifica al padre, capace e convivente, anche se avvenuta in data non certa, spetta all'istante allegare circostanze specifiche che avrebbero impedito di conseguire l'effettiva conoscenza del decreto).

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