(massima n. 1)
L'art. 420 quater c.p.p., che prevede, nella formulazione introdotta dalla legge n. 67/2014, la sospensione del processo e non, genericamente, del procedimento, per assenza dell'imputato, non puņ trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti cautelari (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, su appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e nonostante l'irreperibilitą dell'indagato, era stata disposta l'applicazione nei confronti di quest'ultimo di una misura cautelare).