Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2589 del 25 marzo 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 1227 c.c., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, ma non implica l'affermazione di un dovere primario del danneggiato di ovviare all'inerzia del responsabile, accollandosi attività straordinarie e particolarmente onerose, per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui.

(massima n. 2)

Operatasi l'automatica conversione dal sequestro conservativo in pignoramento, per effetto della pubblicazione della sentenza esecutiva di condanna (art. 686 c.p.c.), mentre è preclusa al creditore la possibilità di procedere alla espropriazione dei beni sequestrati oltre i limiti dei crediti accertati e riconosciuti dalla stessa sentenza, è però consentito al debitore ottenere dal giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento, così da adeguare il valore dei beni sottoposti all'esecuzione all'importo effettivo dei crediti (art. 496 c.p.c.). Pertanto, non è sorretta da apprezzabile interesse la censura con la quale il debitore lamenti in cassazione che il giudice del merito abbia convalidato il sequestro così come era stato concesso, senza tener conto delle decurtazioni apportate al creditore nel corso del giudizio.

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