Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10995 del 14 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą contrattuale, l'art. 1227, secondo comma, c.c., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, pone a carico del creditore medesimo l'onere di non concorrere ad aggravare i danni derivanti dall'inadempimento con un comportamento contrario alla buona fede, nei limiti dell'ordinaria diligenza: tale obbligo di comportamento quindi non si spinge fino ad imporre al creditore di sostituirsi al debitore nell'adempimento dell'obbligazione; l'eccezione relativa al mancato adempimento di un tale onere del creditore costituisce eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.