Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31279 del 22 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l'illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità).

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