Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30952 del 20 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di truffa, il giudizio sulla idoneitą della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilitą della vittima, non escludono l'offensivitą della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacitą della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).

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