Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1652 del 31 maggio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra il creditore che agisce iure proprio ed il creditore che agisce iure hereditario č irrilevante per il debitore responsabile, posto che egli č tenuto a rispondere del danno soltanto nella misura in cui lo ha cagionato, non essendo danno indennizzabile quello risentito da una persona che vi ha dato causa.

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