Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6225 del 15 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietā esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi (e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullitā), la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, č immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma č efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all'accordo, sottoscrivendo l'atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente.

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