Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2194 del 28 maggio 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di inadempimento contrattuale, affinché il debitore possa invocare una riduzione del proprio obbligo risarcitorio, per concorso di colpa del creditore, ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., č necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge, per contratto, o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio ed idoneo a ridurre gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento.

(massima n. 2)

Le norme del regolamento del concorso pronostici "enalotto", predisposte dall'ente gestore del concorso medesimo ed approvate dalla competente autoritą governativa, hanno natura di clausole contrattuali, che vengono accettate dal partecipante al concorso con il solo fatto dell'effettuazione della giocata, presso gli uffici di zona di detto ente, ovvero presso i ricevitori autorizzati. Tale principio opera anche con riguardo alle clausole limitative della responsabilitą dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati ai soli casi di dolo e colpa grave (nella specie, per smarrimento delle "schedine-pronostico"), le quali, pertanto, spiegano efficacia contrattuale nei rapporti con il giocatore, senza necessitą di approvazione per iscritto.

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