Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3957 del 26 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1227, primo comma, c.c., a norma del quale, quando vi č concorso di colpa del danneggiato, la responsabilitā del danneggiante č diminuita secondo la gravitā della colpa e l'entitā delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilitā (presunta) del custode perché č espressione del principio che esclude la possibilitā di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.