Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2763 del 28 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concorso del fatto del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. — applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale — il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento.

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