Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1616 del 30 maggio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1227 c.c. il quale enunciando un principio di ordine generale deve ritenersi estensibile anche alla fattispecie prevista dall'art. 844 c.c., disciplina due ipotesi distinte: il primo comma concerne il rapporto fra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento; il secondo comma concerne il rapporto fra evento e danno, ossia il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri una autonoma condotta colposa del danneggiato, il cui pregiudizio si presenti cosa come conseguenza ulteriore a lui esclusivamente addebitabile.

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