Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1073 del 1 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, a norma dell'art. 609, comma primo c.p.c. per «cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio» s'intendono non solo quelle di sua proprietą ma anche quelle oggetto di un semplice diritto di godimento, in forza di un titolo giuridico che attribuisca alla parte sottoposta all'esecuzione il potere di disporne materialmente in via esclusiva e quindi anche il dovere correlativo di asportarle immediatamente, proprio per rendere possibile la materiale apprensione dell'immobile ad opera della parte istante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che i beni concessi in leasing presenti nell'immobile per il quale era stato pronunziato il rilascio erano appartenenti non al concedente ma all'utilizzatore conduttore dell'immobile che dunque era l'unico tenuto ad asportarli dall'immobile).

(massima n. 2)

L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte.

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