Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5794 del 8 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’intervenuta convalida tacita del contratto annullabile non è rilevabile d’ufficio, formando oggetto di un'eccezione di merito in senso stretto, in quanto la stessa consiste in una sostanziale rinunzia all’azione di annullamento subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte.

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