Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5883 del 9 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1227 comma secondo c.c. ed al fine di escludere la risarcibilitą dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore-danneggiato successivamente all'inadempimento del debitore-danneggiante ed al verificarsi del danno, restando irrilevanti i comportamenti tenuti in epoca antecedente al verificarsi dell'inadempimento.

(massima n. 2)

In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227 comma secondo c.c., della risarcibilitą di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilitą delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.