Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28388 del 8 giugno 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) può essere costituito anche da condotte poste in essere successivamente alla chiusura dell'asta indetta nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, quando ancora non sia intervenuto il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile all'aggiudicatario, con il quale soltanto può ritenersi conclusa la procedura di “gara” alla quale espressamente si riferisce la norma incriminatrice.

(massima n. 2)

Il delitto di turbata libertà degli incanti è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta. (Fattispecie relativa a minacce rivolte a persona che aveva effettuato una serie di rilanci sul prezzo di aggiudicazione, nella quale la S.C. ha osservato che l'utilizzo, nell'art. 353 cod. pen., del termine "gara" in luogo di "asta" indica che il confine giuridico della condotta è segnato dalla vendita definitiva del bene).

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