Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7940 del 28 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

I danni derivati al compratore di un immobile per l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegnarglielo, dopo l'ottenimento del trasferimento coattivo della proprietą di esso (art. 2932 c.c.), decorrono dalla data stabilita per la stipula del definitivo, sostituito "inter partes", con identico contenuto, dalla sentenza costitutiva, e non dalla data di questa, né dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concluderlo (art. 2652, n. 2 c.c.), determinante per gli effetti della sentenza rispetto ai terzi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.