Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15738 del 2 luglio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invaliditą permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioč deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo pił il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

(massima n. 2)

Nella liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacitą di lavoro e di guadagno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacitą lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilitą civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall'Inail, rappresentando quest'ultimo un indennizzo anch'esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale. (Fattispecie anteriore al d.l.vo 23 febbraio 2000, n. 38).

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