Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15460 del 14 aprile 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".

(massima n. 2)

In tema di reati paesaggistici, in presenza di richiesta di valutazione di impatto ambientale, il bene paesaggistico non deve essere individuato nel solo oggetto materiale del reato, e cioè in quello su cui cade l'attività fisica del reo, ma in qualunque bene paesaggistico che, in via diretta o indiretta, può subire pregiudizio dall'esecuzione di lavori non autorizzati, con la conseguenza che l'eventuale loro esecuzione, in assenza di rilascio dell'autorizzazione dalle autorità competenti, integra il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (Fattispecie relativa all'esecuzione non autorizzata di un'isola artificiale che, per le sue dimensioni e la delicatezza della zona interessata, aveva posto in pericolo e danneggiato circostanti aree demaniali o aree soggette a speciale protezione). (Rigetta, App. Venezia, 10 luglio 2014).

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