Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1093 del 18 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l’intervento del P.M., il quale č titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che č norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dā luogo ad un litisconsorzio necessario.

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