Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1516 del 27 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontą dell'attore di esercitare il diritto di credito.

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