Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6285 del 30 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa č suscettibile di sindacato in sede di legittimitā soltanto se la motivazione non dā adeguatamente conto dell'uso di tale facoltā, indicando il processo logico e valutativo seguito. (Nella specie, la S.C. ha tassato la sentenza di merito che aveva ridotto ad un importo estremamente esiguo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico in favore di una donna che, a seguito del trauma addominale provocato da un incidente stradale, aveva subito una interruzione di gravidanza, rilevando che le affermazioni contenute nella sentenza di merito, secondo le quali l'interruzione di gravidanza si era verificata naturalmente e senza particolari problemi terapeutici, si traducevano in argomentazioni poco chiare, incoerenti ed inadeguate, raffrontate alla fattispecie concreta, per evidenziare il procedimento logico seguito nella liquidazione equitativa).

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