Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7749 del 19 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di nullitą di un contratto per impossibilitą giuridica originaria del suo oggetto, l'azione di ripetizione dell'indebito, esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullitą contrattuale.

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