Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19410 del 30 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di contratti conclusi dalla P.A., č necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullitā e, conseguentemente, deve escludersi la possibilitā di una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che, altrimenti, si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito formale suddetto. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto di locazione immobiliare stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola contrattuale per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di tale disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, da un lato, non elude la necessitā della forma scritta, e, dall'altro, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunitā, o meno, di avvalersi della disdetta

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