Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11046 del 27 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entitą, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

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