Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23701 del 22 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontą delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformitą agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Cosģ statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una controversia fondata sul diritto del conduttore ad ottenere l'indennitą per miglioramenti ed addizioni alla cosa locata, aveva rigettato la domanda sulla scorta del tenore letterale di una clausola contenuta in un successivo contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti, interpretando, erroneamente, l'impegno dell'acquirente, gią conduttore dell'immobile, ad accettare lo stesso "nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova", come volontą di rinunciare al diritto di credito per le addizioni apportate nel tempo al bene locato).

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