Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2327 del 5 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di accertamento sull'affidamento incolpevole, da parte del contraente, sulla validitā ed efficacia del rapporto assicurativo con la P.A., il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilitā della stessa a norma dell'art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l'invaliditā o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall'interessato, tenuto conto dell'univocitā dell'interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilitā delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invaliditā o inefficacia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso una responsabilitā dell'INPS per aver ricevuto, e poi annullato, la contribuzione da subordinazione versata per il socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione di una societā, il quale si era ritrovato carente dei requisiti per la pensione di anzianitā ma doveva ritenersi consapevole dell'invaliditā della contribuzione per essere stato previamente accertato in sede processuale il difetto di subordinazione).

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