Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7774 del 20 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennitą di accompagnamento (ex art. 5 della l. n. 222 del 1984), sia quelli previsti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, posto che dell'insieme di tali disposizioni il giudice - in virtł del principio "iura novit curia" - dovrą fare applicazione d'ufficio se i presupposti di tale applicabilitą risultino comunque dagli atti.

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