Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19586 del 30 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilitą del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attivitą di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresģ costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimitą ove scevro da vizi logici e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la qualificazione dell'azione, ricondotta all'art. 1170 c.c., contenuta nella decisione impugnata, ritenendo che l'apposizione, lungo una strada, di una catena manualmente amovibile, sorretta da paletti in ferro fissi, non avesse inciso sulla possibilitą di passaggio pedonale e veicolare ivi esercitato dal ricorrente, ma, esclusivamente, sulla sua modalitą di fruizione, resa meno agevole e comoda).

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