Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3857 del 26 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di estinzione della servitù per prescrizione può essere proposta soltanto dal titolare del fondo servente, ossia, in accordo con i principi generali, da colui a favore del quale la prescrizione matura. * , Cass. civ., sez. , II, , 2 febbraio 2017, n. 2789, , F. c. R. [RV64281001]
Il termine di prescrizione delle servitù negative e di quelle continue, accomunate dalla peculiarità per cui il loro esercizio non implica lo svolgimento di alcuna specifica attività da parte del relativo titolare, decorre dal giorno in cui è stato compiuto un fatto impeditivo dell'esercizio del diritto medesimo.

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