Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9649 del 11 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di limitazioni legali alla proprietą, l'art. 873 c.c., la cui finalitą consiste nell'evitare intercapedini dannose, si applica solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale.

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