Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22013 del 31 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilitą di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualitą morali e di irrispettositą della dignitą del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensģ nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralitą di estranei e, talvolta, anche del marito).

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