Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., č richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.

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