Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2988 del 28 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria può esser soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o pagata una provvisionale, dai quali risulti che l'assicuratore è a conoscenza della richiesta e ne ha potuto valutare la fondatezza.

(massima n. 2)

Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto — con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato — anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica Amministrazione per fini anagrafici.

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