Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3014 del 8 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di una chiara manifestazione di volontą delle parti, diretta alla formazione di un'unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralitą dei titoli corrisponde, quindi, una pluralitą di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entitą patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione
i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilitą dei beni immobili che vi sono inclusi.

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