Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4275 del 21 luglio 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di simulazione di atto redatto per iscritto (che una parte fa valere nei confronti dell'altra) opera, riguardo alla prova testimoniale (e perciò, in forza dell'art. 2729, comma secondo, c.c., anche rispetto a quella presuntiva), ove non sia dedotta l'illiceità del contratto dissimulato, il divieto generale posto dall'art. 2722 (salve le tassative eccezioni previste) in ordine ai patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento ed anteriori o contemporanei ad esso, poiché si tratta in tal caso di dimostrare l'esistenza di un patto, l'accordo simulatorio, contrario al contenuto dell'atto scritto e necessariamente anteriore o contemporaneo all'atto medesimo.

(massima n. 2)

Quando all'eredità sono chiamate più persone, benché alcune per legge ed altre per testamento, la pluralità dei successori e la diversità dei relativi titoli non rompono l'unità della successione, instaurandosi fra i più coeredi una communio incidens che investe l'intero patrimonio ereditario del quale costoro esprimono unitariamente di fronte ai terzi la titolarità, con la conseguente necessità che la stessa divisione dell'asse, pur potendo essere chiesta da ciascun coerede, deve sempre estendersi, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, a tutto il complesso dei beni caduti in successione.

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