Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5805 del 26 ottobre 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile, per difetto di specificità dell'impugnazione, il ricorso per cassazione proposto contro il decreto del tribunale che ammette l'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata, se, basato il ricorso su un motivo di difetto di motivazione, il ricorrente, anziché indicare quali siano gli specifici fatti non considerati dal tribunale e che avrebbero potuto logicamente condurre a diversa decisione circa la sussistenza delle condizioni di ammissione alla procedura, si limiti a sostenere che, a riguardo di tali condizioni, il decreto presenta una motivazione stereotipa e non correlata alle concrete risultanze degli atti.

(massima n. 2)

L'interesse del creditore a ricorrere avverso il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione controllata deve essere riconosciuto anche quando, nel corso di detta amministrazione, si apra la procedura di concordato preventivo, in relazione al pregiudizio che egli potrebbe ricevere per l'insorgenza di altre ragioni creditorie con diritto di prededuzione.

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