Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8062 del 14 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella concreta determinazione del danno risarcibile, č consentito al giudice di tener conto degli aspetti positivi derivanti come conseguenza immediata dalla disposta reintegrazione del diritto offeso, ove questa vada oltre il risarcimento della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato.

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