Cassazione civile Sez. III sentenza n. 64 del 4 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La pensione previlegiata cosiddetta «tabellare» liquidata in favore del militare di leva che riporti infermitą o lesioni per fatti di servizio, da calcolarsi in base ad indici prefissati in rapporto alla entitą ed alla efficacia invalidante della menomazione, ha carattere risarcitorio e non gią previdenziale, prescindendo dalla durata del servizio e dall'ammontare dei contributi versati; con la conseguenza che, sussistendo identitą di titolo tra detta pensione ed il danno liquidabile per il medesimo evento secondo le norme del codice civile — data la unicitą sia del fatto antigiuridico da cui derivi il pregiudizio sia del bene giuridico protetto consistente nella integritą della persona —, quanto erogato dallo Stato per la indicata pensione č detraibile dall'importo dell'integrale risarcimento.

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