Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5869 del 25 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte, ai sensi dell'art. 10 legge fallimentare, non č obbligatoria l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione dell'erede ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la partecipazione del medesimo all'istruttoria prefallimentare. L'audizione dell'erede č, invece, obbligatoria qualora anch'egli sia imprenditore commerciale, o comunque lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria.

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