Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10952 del 27 maggio 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, ultimo comma, legge fall. deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa.

(massima n. 2)

In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, secondo comma, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'unica (ovvero della prima) istanza di fallimento.

(massima n. 3)

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.

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