Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10300 del 27 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, liquidato per equivalente e rivalutato fino alla data della decisione definitiva, è dovuto altresì il danno da ritardo, che può essere liquidato con criteri presuntivi ed equitativi e sulla base di un indice medio, anche attraverso l'attribuzione degli interessi ad un tasso decurtato rispetto alla misura legale. Tale decurtazione non è, invece, ammissibile in riferimento agli interessi riconosciuti a decorrere dalla sentenza e fino al soddisfo, in quanto detta sentenza trasforma un debito di valore in debito di valuta.

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