Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22256 del 23 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il controllo del giudice di legittimitą, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralitą di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralitą di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale «esistenza» della motivazione ed alla «resistenza» logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimitą la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

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