Cassazione penale Sez. I sentenza n. 465 del 9 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Questo vale, in particolare, per la valutazione sull'attendibilità e sul valore delle prove poste a fondamento della decisione. Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una «plausibile opinabilità di apprezzamento». Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato.

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