Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14525 del 2 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, pur dovendosi ribadire il principio secondo cui può costituire motivo di ricorso per cassazione la errata qualificazione giuridica del fatto, devesi tuttavia rtienere che tale possibilità sia limitata ai soli casi di errore manifesto o di palese incongruità e che, inoltre, trattandosi di ricorso proposto dall'imputato, esso debba essere sostenuto da un riconoscibile, concreto interesse. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato secondo cui il fatto a questi addebitato sarebbe stato erroneamente qualificato come furto aggravato da destrezza, osservando che, a parte la non assoluta insostenibilità di tale qualificazione, sarebbe stata comunque configurabile, in luogo di detta aggravante, quella del mezzo fraudolento).

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