Cassazione civile Sez. III sentenza n. 468 del 22 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di liquidazione del danno da invaliditā permanente, le Tabelle di capitalizzazione del reddito, approvate con R.D. n. 1403 del 1922, non soltanto non corrispondono al mero cumulo dei redditi annuali futuri (donde non č necessario detrarre gli importi corrispondenti alle ferie ed alle festivitā), ma rappresentano il risultato di un complesso calcolo attuariale, il quale comprende anche il computo degli interessi a scalare sulla somma corrispondente al valore attribuito alla rendita. Di talché, sul minore importo ottenuto spettano al danneggiato gli interessi legali dal momento nel quale tale importo č stato determinato.

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