Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2480 del 10 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di legittimità non può essere proposta richiesta di ulteriore rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in appello, in quanto la svalutazione monetaria incide sino alla data della liquidazione del danno e la relativa maggiorazione attiene ad un potere discrezionale del giudice del merito il cui esercizio comporta una indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla Corte di cassazione.

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