Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5680 del 20 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invaliditā permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invaliditā temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invaliditā temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.

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